Art. 4.
(Comitato operativo degli operatori telefonici per i minori).

      1. Il comitato operativo degli operatori telefonici per i minori è formato da un massimo di cinque membri nominati dalla regione. Gli operatori telefonici per i minori devono essere scelti tra psicologi, sociologi, insegnanti, assistenti sociali, religiosi, medici, avvocati, pubblici ufficiali che, per preparazione culturale, professionale o impegno personale, possano dare risposte adeguate alle richieste di aiuto.
      2. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono far parte del comitato operativo per i minori nella persona del loro presidente, o di persona da questi delegata, e prestano il loro servizio tramite il personale volontario dell'associazione.
      3. Il personale volontario delle associazioni che presta il proprio servizio al telefono per i minori deve avere i medesimi requisiti richiesti per gli operatori telefonici previsti al comma 1. Tale personale è inoltre sottoposto ai medesimi obblighi e gode delle medesime tutele.

      4. Gli operatori telefonici per i minori sono tenuti a rispettare la riservatezza di

 

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chi utilizza il servizio. Sono inoltre vincolati al segreto professionale.